Dall’agosto 2013 l’obbligo di assicurazione per tutti i professionisti iscritti a un Albo è previsto per legge. Una disattenzione, un’omissione o una negligenza, infatti, possono costare molto caro.
Assicurarsi, tuttavia, non è solo un obbligo: è fondamentale per lavorare in serenità e proteggere il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento avanzate dai clienti, in seguito a danni causati nello svolgimento della propria attività.
- FATTURATO: 0 - € 25.000,00
- MASSIMALE: € 250.000,00
- RETROATTIVITA': 5 Anni
- FRANCHIGIA: € 2.500,00
- PREMIO: € 174,00
- FATTURATO: 0 - € 25.000,00
- MASSIMALE: € 250.000,00
- RETROATTIVITA': 5 Anni
- FRANCHIGIA: € 2.500,00
- *TUTELA LEGALE: € 10.000,00
- PREMIO: € 269,00
- FATTURATO: € 25.000,00 - € 50.000,00
- MASSIMALE: € 250.000,00
- RETROATTIVITA': 2 Anni
- FRANCHIGIA: € 1.500,00
- PREMIO: € 231,00
- FATTURATO: € 25.000,00 - € 50.000,00
- MASSIMALE: € 250.000,00
- RETROATTIVITA': 2 Anni
- FRANCHIGIA: € 1.500,00
- *TUTELA LEGALE: € 10.000,00
- PREMIO: € 326,00
- FATTURATO: Superiore a € 50.000,00
- MASSIMALE: € 250.000,00
- RETROATTIVITA': 2 Anni
- FRANCHIGIA: € 1.500,00
- PREMIO: € 369,00
- FATTURATO: Superiore a € 50.000,00
- MASSIMALE: € 250.000,00
- RETROATTIVITA': 2 Anni
- FRANCHIGIA: € 1.500,00
- *TUTELA LEGALE: € 10.000,00
- PREMIO: € 464,00
* La Tutela Legale prevede:
- Procedimenti penali per delitti colposi
- Procedimenti penali per contravvenzioni
- Azioni giudiziali e stragiudiziali in sede civile
- Procedimenti penali per delitti dolosi, purché prosciolto, assolto od archiviazione per infondatezza.
Assicurazione RC Professionale Ingegneri: perché scegliere Mirassicura
Assicurazione RC Professionale Ingegneri: quando è obbligatoria
• gli iscritti all’Ordine degli ingegneri che esercitano effettivamente la professione e firmano progetti;
• gli ingegneri liberi professionisti che svolgono la propria attività professionale in modo indipendente, al di fuori di una società (e indipendentemente dal possesso o meno di Partita IVA);
• le società e le società di professionisti che si presentano come soggetti professionali unitari e autonomi.
• qualsiasi ingegnere libero professionista che svolge attività anche al di fuori della società.
Tra i soggetti obbligati a stipulare un’assicurazione RC Professionale Ingegneri, fanno parte della categoria anche gli Ingegneri che svolgono la loro attività in qualità di liberi professionisti, compresi gli ingegneri che lavorano dietro contratto Co.Co.Co con un ente o una pubblica amministrazione, chi assume da parte di un tribunale l’incarico di CTU.
Tra le domande frequenti, poi, ci sono molti dubbi intorno alla figura di tutti gli Ingegneri professionisti che non hanno partita Iva. Anche in questo caso la normativa parla chiaro: l’obbligo di sottoscrivere una polizza RC Professionale Ingegneri interessa anche gli Ingegneri senza partita Iva. Questo perché l’obbligo di stipulare questa polizza è subordinato all’effettivo esercizio della professione e non dipende in alcun modo dalla partita Iva.
Il controllo sull’adempimento di questo obbligo e le sanzioni per chi non dovesse rispettarlo sono prerogativa dell’Ordine territoriale di appartenenza. Chiunque si dovesse rifiutare di sottoscrivere una polizza RC Professionale sarà reo di aver compiuto un illecito disciplinare: a seguito dell’accertamento dell’illecito (prerogativa del Consiglio Nazionale o dell’Ordine territoriale di riferimento), il professionista sarà sottoposto alle sanzioni decise dall’Ordine di competenza.
Assicurazione RC Professionale: che cos’è
L’Assicurazione RC Professionale è una polizza assicurativa fondamentale allo svolgimento dell’attività quotidiana di qualsiasi professionista iscritto a un Albo o a un Ordine professionale (Architetti, Ingegneri, Geometri): non soltanto perché costituisce a tutti gli effetti un obbligo di legge, ma anche perché la sua stipula tutela il professionista dai rischi connessi allo svolgimento della sua professione, ovvero dalle richieste di danno che potrebbero essergli avanzate in conseguenza di errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti. In altre parole, grazie alla stipula di una polizza RC Professionale il professionista può dirsi al sicuro dalle richieste di risarcimento che potrebbero danneggiare significativamente il suo patrimonio. Per questo motivo, la normativa introdotta dalla riforma ha stabilito anche che ogni professionista, al momento dell’assunzione dell’incarico, è obbligato a presentare al proprio cliente gli estremi della sua polizza RC Professionale, compreso il relativo massimale. L’eventuale rifiuto da parte del professionista comporterebbe un illecito disciplinare di carattere deontologico.
Tra i professionisti obbligati a sottoscrivere una polizza RC Professionale sono inclusi anche gli Ingegneri. Nel caso specifico, proprio come per gli Architetti (RC Professionale Architetti) e i Geometri (RC Professionale Geometri), le coperture previste dalla polizza sono quelle consentite dalla legge e dagli specifici regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, mentre l’applicazione pratica della normativa è rimessa nelle mani del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei rispettivi Ordini territoriali.
Assicurazione RC Professionale Ingegneri: che cosa copre
La polizza RC Professionale Ingegneri, quindi, tutela il professionista dai danni derivanti dall’attività specifica svolta durante il proprio lavoro. Può trattarsi, per esempio, del risarcimento nel caso in cui l’Ingegnere abbia commesso errori di progettazione; nel caso in cui l’Ingegnere fosse responsabile della direzione dei lavori in un cantiere (in questo caso, la compagnia deve rispondere anche nel caso in cui l’Ingegnere non sia stato preciso nelle indicazioni date ai lavoratori impegnati sul cantiere); in caso di inadempienza, superficialità e/o inosservanza delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
I danni possono essere di due tipi: danno a persone o cose, quando la negligenza (o anche solo una piccola svista) del professionista comporta un danneggiamento fisico a Terzi, un danno manifesto e ben individuabile (per esempio, un errore di calcolo o di progettazione che limita la costruzione di un edificio); danno patrimoniale quando, al contrario, il danno provocato da un errore del professionista non si può inquadrare in una manifestazione diretta, ma ha avuto comunque conseguenze negative sul patrimonio o sull’attività di Terzi (per esempio, a causa del ritardo di un pagamento).
ATTENZIONE: la polizza RC Professionale interviene ogni volta che il danno sia stato causato da un errore non intenzionale del professionista. In caso contrario, non sono risarcite tutte le richieste dovute a omissioni dolose o per dolo, quando cioè il professionista ha manifestato la volontà di commettere un illecito.
Assicurazione RC Professionale Ingegneri
Assicurazione RC Professionale Ingegneri: quando non è obbligatoria
Alla luce di queste specificazioni, sono esenti dall’obbligo di stipulare un’assicurazione RC Professionale Ingegneri:
• tutti gli ingegneri dipendenti della Pubblica Amministrazione, poiché l’impegno della polizza in questi casi è a carico dell’amministrazione;
• tutti gli ingegneri dipendenti di aziende private che non firmano i loro progetti;
• i singoli soci delle società che svolgono la propria attività professionale esclusivamente all’interno della stessa.
Infine, non sono soggette ad obbligo di copertura assicurativa le prestazioni di Ingegneri svolte prima del 15 agosto 2013.
ATTENZIONE: nel caso degli Ingegneri che lavorano nella Pubblica Amministrazione, esiste comunque l’obbligo di stipulare un’Assicurazione Ingegnere dipendente pubblico per tutti coloro che firmano progetti e che svolgono regolare attività di progettazione.
Assicurazione RC Professionale: la proposta di Mirassicura
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione dell’Ingegnere, che vengono dichiarate nel questionario al momento della compilazione della polizza, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. Alcune garanzie, tuttavia, si considerano sempre incluse:
• Estensione ad interruzione o sospensione di attività
• Codice privacy
• Smarrimento documenti
• Costi e spese
Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, che significa che copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta, entro un massimale stabilito nel momento della stipula della polizza.